Peraltro nel silenzio sul punto della Conferenza Stato- Regioni viene, di fatto, lasciata ampia facoltà alle parti sulla scelta delle modalità di svolgimento del tirocinio, anche adottando modalità di formazione a distanza, come lo smart working, rispettando tutti i profili di sicurezza previsti dalla normativa compreso il coinvolgimento delle tre parti in causa cioè promotore, ospitante e tirocinante.
Molte sono le Regioni intervenute sul tema dettato dall’emergenza sanitaria prevedendo o la sospensione del tirocinio o la formazione a distanza dettandone i principi generali di esecuzione.
Si suggerisce, quindi, di prendere visione delle delibere della Regione dove il tirocinio si svolge.
Trattamento economico degli smart workers
Ai lavoratori che prestano la loro attività in modalità smart working deve continuare ad essere garantita la normale retribuzione di fatto già in atto indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’attività stessa. Va tuttavia posta l’attenzione sul diritto di continuare a beneficiare di alcune tipologie di benefit pur lavorando “a domicilio” o, comunque fuori dai locali aziendali.
Per esempio, non è assolutamente scontato che il lavoratore in smart working continui ad avere diritto al “buono pasto” o al “ticket restaurant”. La concessione di tale benefit è lasciata all’iniziativa unilaterale del datore di lavoro (anche se e quando condivisa con le RSA) che ne determinerà limiti, destinatari, importi ecc. in apposito “regolamento”. Ed è a questo regolamento che si dovrà far riferimento per stabilire se le giornate di prestazione lavorativa con modalità smart daranno diritto o meno al riconoscimento del “buono pasto”.
Se nulla fosse stato previsto ab origine, nulla vieta che nella comunicazione di autorizzazione allo smart working (forma scritta “semplificata”) venga precisato, tra l’altro, anche il riconoscimento o meno al “buono pasto”.
Premio presenza di 100 euro
In base all’articolo 63, comma 1, sopra citato «ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese».
L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione 18/E del 9 aprile 2020, fugando ogni dubbio sul significato di “sede di lavoro”, in coerenza con la ratio del provvedimento , ha precisato che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa in azienda perché in modalità di telelavoro o di smart working ( o in caso di assenza per qualsiasi altro motivo ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Regime fiscale dei lavoratori frontalieri
L’emergenza epidemiologica da Covid-19, comporta il divieto anche per i lavoratori c.d. frontalieri, di recarsi fisicamente nel luogo di lavoro situato oltre confine. Ad esempio molte aziende elvetiche hanno consentito ai propri dipendenti italiani di continuare a prestare la propria attività in modalità smart working.
Va osservato, inoltre, che il Consiglio federale ha disposto la limitazione "dell’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio" pur consentendo alcune deroghe ( es. motivi professionali ) attentamente monitorate, anche attraverso un severo blocco delle frontiere.
Il problema per questi lavoratori non è tanto l’impedimento alla prestazione in territorio elvetico ma, piuttosto, le conseguenze sul piano fiscale di un reddito non più prodotto oltre confine bensì da remoto in Italia
La Direzione Regionale della Lombardia, rispondendo ad un interpello (Prot. n. 904-45720/2008) aveva , a suo tempo, precisato, ai fini della tassazione dei redditi in questione, che la nozione di frontaliero è riferita solo ai lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza (Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km ) in uno dei Cantoni svizzeri confinanti con l'Italia.
In mancanza quindi dello spostamento fisico del lavoratore, che pur continua a prestare la propria attività per l’azienda svizzera in modalità smart, verrebbe a mancare il requisito per accedere allo speciale regime dei frontalieri.
In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la fonte di reddito non muta anche nel caso di prestazione da remoto e che tale modalità potrebbe protrarsi nel tempo o diventare definitiva si attende un intervento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per una corretta gestione della fiscalità dei frontalieri che lavorano da remoto.