Attività spettacolistiche: titoli di accesso in caso di cambio di sede della manifestazione

27 luglio 2020

In tema di attività spettacolistiche, nel caso di vendita di biglietti non nominativi, per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, il contribuente è tenuto a comunicare agli acquirenti l'effettivo cambio del luogo di svolgimento dell'evento, affinché questi provvedano a richiedere l'annullamento del titolo emesso, con l'indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 212 del 13 luglio 2020.

Con la risposta a interpello n. 212 del 13 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di collocamento sul mercato di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.
 
La disciplina delle prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie è contenuta nell'art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi.
 
Nello specifico si prevede che:
 
- le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo;
 
- per le tali prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o mediante biglietterie automatizzate.
 
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso, relativi ad attività di spettacolo, effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.
 
Successivamente, la legge n. 145/2018, è intervenuta sulla medesima disciplina, introducendo il titolo di accesso nominativo con specifiche esclusioni per attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.
 
A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso.
 
Inoltre si dispone che siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati.
 
Quindi il biglietto rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.
 
I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. Questa disciplina però non si applica alle manifestazioni sportive.
 
Con il provvedimento direttoriale del 27 giugno 2019 sono state disciplinate le misure attuative in materie di vendita o collocamento di titoli di accesso ad attività spettacolistiche o di intrattenimento.
 
La rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all'acquirente - quest'ultimo solo se preventivamente registrato - che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario e il relativo sigillo fiscale.
 
Mentre la procedura di cambio utilizzatore prevede l'annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato, la rimessa in vendita si sostanzia, invece, nell'offerta al pubblico del titolo di cui l'acquirente o l'utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria.
 
Tale offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili. In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l'indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente.
 
Quindi, tenuto conto della finalità della norma di contrasto al fenomeno del secondary ticketing, si ritiene che nel caso di vendita di biglietti non nominativi - per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori - il contribuente è tenuto a comunicare agli acquirenti l'effettivo cambio del luogo di svolgimento dell'evento, affinché questi provvedano a richiedere l'annullamento del titolo emesso, con l'indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.
 
Diversamente, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, si ritiene che i titoli di accesso possano essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.
 
In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, con il D.P.C.M. 17 maggio 2020, è stato disposto che gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020.
 
Dal 15 giugno 2020, questi spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

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