Revisori degli enti locali: approvati i questionari su rendiconti 2019 e preventivi 2020-22

02 luglio 2020

Via libera della Corte dei conti alle linee guida e ai questionari sul bilancio di previsione 2020-22 e sul rendiconto 2019, destinati ai revisori di comuni, province e città metropolitane. Tramite il sistema l’applicativo Con. Te., e nel rispetto del calendario che sarà definito dai magistrati delle singole sezioni nei prossimi mesi, dovranno essere inviati i dati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. I questionari sono distinti in due sezioni: la parte “quesiti” dedicata alle informazioni di carattere testuale e la parte “quadri contabili” riservata all’acquisizione della parte numerica, ridotta ai dati ritenuti rilevanti e non desumibili dai bilanci.

Con le deliberazioni n. 8 e n. 9 del 28 maggio 2020, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e i questionari sul bilancio di previsione 2020-22 e sul rendiconto 2019, destinati ai revisori di comuni, province e città metropolitane. L’invio dei dati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da effettuare tramite il sistema l’applicativo Con. Te., dovrà avvenire nel rispetto del calendario che sarà definito dai magistrati delle singole sezioni nei prossimi mesi.
 
Come di consueto, i questionari sono distinti in due sezioni:
 
- la parte “quesiti” dedicata alle informazioni di carattere testuale;
 
- la parte “quadri contabili” riservata all’acquisizione della parte numerica, ridotta, dopo la semplificazione attuata negli anni, ai dati ritenuti rilevanti e non desumibili dai bilanci.
 
Le linee guida si soffermano ampiamente sul rilievo della correttezza e della tempestività dei flussi informativi inviati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) e alle altre banche dati. A questo scopo, i giudici assegnano all'organo di revisione il compito di verificare la coerenza dei dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario e, da quest’anno, con quanto trasmesso alla Bdap.

Sette indicatori di criticità

Le linee guida per il rendiconto trattano, fra i temi cruciali, la rilevazione della presenza di indici di squilibrio che sono riferibili, tra l'altro, agli indicatori del ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e del disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio. La giurisprudenza delle sezioni di controllo ha poi formulato una serie di criteri campionari volti a individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (Sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2019). Nello specifico, affermano i giudici, la verifica incrociata di alcuni indicatori potrà fornire utili indicazioni nel disvelare situazioni critiche nella tenuta degli equilibri, non rilevabili a prima vista dalle scritture.
 
I sette parametri scelti sono:
 
- fondo cassa pro-capite a fine anno minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;
 
- fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;
 
- fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero o non valorizzato;
 
- fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
 
- parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;
 
- mancato rispetto pareggio di bilancio nell'esercizio precedente;
 
- inadempienza all'invio dei dati alla Bdap.
 
Con riferimento al bilancio di previsione 2020/22, le linee guida intervengono nel pieno dell’emergenza epidemiologica, che ha portato fra l’altro allo spostamento al 31 luglio del termine per la deliberazione del preventivo, anche ai fini della contestuale salvaguardia degli equilibri. Non è tuttavia da escludere un ulteriore slittamento al 30 settembre.
 
Per la complessità del quadro normativo in cui si inserisce tale attività di controllo, la Corte dei conti pubblicherà nella sezione del sito una specifica Appendice Tecnica contenente, oltre al riepilogo della normativa che impatta sul bilancio di previsione 2020-2022, anche le precisazioni e gli approfondimenti di interesse.

I controlli sul rendiconto 2019

Fra le novità dei questionari sul rendiconto, si trova la semplificazione dei vincoli di finanza pubblica, che fa venire meno la "storica" sezione, sostituta sul conseguimento di un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. I controlli tengono conto anche del D.M. 1° agosto 2019 (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, legge n. 145/2019), in tre distinti equilibri: risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo.
 
Resta poi cruciale la verifica, da parte dell'organo di revisione, della regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità. Viene infatti richiesto se in sede di approvazione del rendiconto 2019 è emerso, in ragione del metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, un disavanzo da ripianare secondo le regole "speciali" (art. 39-quater del D.L. n. 162/2019).
 
Sempre in tema di Fondo crediti dubbia esigibilità, la Corte dei conti controlla anche l'esercizio della facoltà di ridurre, nel bilancio di previsione 2019, la quota di accantonamento all'80% dello stanziamento iniziale (comma 1015 dell'art. 1, legge n. 145/ 2018). Per questa riduzione occorre che l’ente abbia onorate le condizioni richieste dalla legge: rispetto dei tempi di pagamento, pagamento delle fatture ricevute e scadute nel 2018 in misura almeno pari al 75% e riduzione dello stock di debito al 31 dicembre 2018 di almeno il 10%, rispetto al corrispondente valore del 2017. In alternativa questi parametri possono essere verificati con riguardo alla situazione al 30 giugno 2019 (in questo caso la riduzione dello stock deve essere del 5%).
 
Un'altra novità interessa il disavanzo o il peggioramento del risultato causato dall'accantonamento dell'anticipazione di liquidità (Fal) per il fondo crediti dubbia esigibilità (art. 39-ter del D.L. n. 162/2009). Sempre in tema di anticipazioni di liquidità, sono analizzati anche il ricorso a quella prevista dalla legge di bilancio 2019 e la relativa estinzione entro l’anno.
 
Sotto la lente pure gli effetti dello stralcio dei crediti fino a mille euro e il rientro dai vari tipi di disavanzo.

I controlli sul bilancio 2020/22

Riguardo alle linee guida sui bilanci di previsione per gli esercizi 2020-22, i giudici spiegano di aver scelto di non differire la loro emanazione. Benché finalizzate alle verifiche della legge finanziaria 2006 e dell'art. 148-bis del TUEL, esse forniscono infatti un quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci di previsione - ovvero nella gestione di quelli già adottati - caratterizzato dall’esigenza di contemperare gli effetti indotti dal quadro emergenziale (in termini di minori entrate e maggiori spese) con gli obiettivi di stabilità finanziaria. I giudici contabili chiamano dunque i controllori a verificare l’attuazione delle misure emergenziali adottate dal Governo e ad esaminare l’equo bilanciamento fra le finalità da esse perseguite e la tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici.
 
L’articolato complesso di interventi e misure, contenute nel decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), nell’ordinanza della protezione civile n. 658/290209 e nel decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), incide anche sul riparto delle competenze e sul regime ordinario dell’esercizio provvisorio.
 
Nello specifico, le valutazioni dell’organo di revisione potranno focalizzarsi, affermano i giudici, su particolari profili della gestione economico-finanziaria, con riferimento: alla corretta finalizzazione delle risorse liberatesi per effetto delle misure di alleggerimento, alla rimodulazione della spesa in ragione delle esigenze sopravvenute, alla gestione della liquidità, alla convenienza economica delle operazioni in tema di indebitamento, anche alla luce dei criteri di sostenibilità.
 
I revisori devono inoltre indicare nel questionario indirizzato alla Corte se l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente e attendibile delle previsioni di bilancio e se l’ente ha applicato avanzo libero accertato (in sede di variazione o di assestamento) o avanzo libero presunto (art. 109, comma 1-ter, D.L. n. 18/2020). Una forte attenzione è riservata all’eventuale disavanzo realizzato a rendiconto, del quale sono investigate le nuove componenti contemplate per l’esercizio 2019. Rispetto al disavanzo generato dall’applicazione del metodo ordinario per il calcolo fondo crediti dubbia esigibilità, i revisori devono rilasciare il parere sulla deliberazione di Consiglio con cui, entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto, sono definite le modalità di recupero. In merito al fondo anticipazione di liquidità è invece necessario controllare la corretta contabilizzazione delle poste nel bilancio 2020/22.
 
Sempre in tema di equilibri, i revisori devono accertare la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente, compreso l’esercizio in corso in caso di esercizio provvisorio. L’importo stabilito nel prospetto dell’Fcde deve corrispondere a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. La nota illustrativa deve inoltre fornire adeguata illustrazione delle entrate che l’ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all’accantonamento al fondo. Nel caso di utilizzo delle deroghe previste dalla legge di bilancio per l’accantonamento al fondo crediti, i revisori devono riportare anche gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, così come il rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento fra gli incassi complessivi e gli accertamenti.
 
Infine, in attesa dello sviluppo del software per l’acquisizione dei dati, i revisori possono avvantaggiarsi e già acquisire le informazioni su formato cartaceo.

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