L'INPS, nel messaggio n. 2479 del 2020, specifica che i pignoramenti dell’Agente della Riscossione, su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, restano sospesi per il periodo di emergenza sanitaria. Nel contempo vanno posticipate tutte le relative attività allo scadere del trimestre.
L’INPS, con il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, interviene riguardo la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto Rilancio, vale a dire il 19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione.
La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.
Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Ambito di applicazione
Sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’elenco allegato al messaggio. Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, tra cui:
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.
Gestione dei pignoramenti
Durante il periodo interessato dalla sospensione, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi.
Eventuali accantonamenti effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.
Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.