Ammortizzatori sociali: istruzioni per l’uso

29 maggio 2020

L’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali e l’estensione della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale sono le principali novità introdotte dal decreto Rilancio. Tuttavia, non è sempre facile per i datori di lavoro districarsi tra le modifiche intervenute ed i rimandi normativi presenti nel decreto legge. Ad esempio, per il computo delle settimane di CIGO “completamente utilizzate”, prima di poter procedere ad un’ulteriore richiesta, occorrerà calcolare quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Ulteriori valutazioni dovranno essere effettuate in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Ecco allora un utile e valido vademecum per utilizzare le misure messe in campo dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In attesa della circolare INPS sulle nuove modalità operative di accesso agli ammortizzatori sociali abbiamo ritenuto utile fornire un breve e sintetico vademecum che coordini le modifiche ed i rimandi normativi intervenuti a seguito della pubblicazione del decreto Rilancio (D.L. n. n. 34/2020).
 
Tra le principali novità introdotte può segnalarsi in primo luogo l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari, fino a comprendere i dipendenti già in forza al 25 marzo 2020.
In secondo luogo, si registra l’estensione della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale; le iniziali 9 settimane che potevano essere richieste nel periodo dal 23.02.2020 al 31.08.2020 vengono infatti incrementate come segue:
 
CIGO/FIS
Ulteriori 5 settimane nel periodo 23.02.20 – 31.08.20, solo se le prime 9 settimane risultano completamente utilizzate
Ulteriori 4 settimane che possono essere richieste nel periodo 01.09.20 -31.10.20 *
CIGD (cassa in deroga)
Ulteriori 5 settimane nel periodo 23.02.20 – 31.08.20, solo se le prime 9 settimane sono già state interamente autorizzate
Ulteriori 4 settimane che possono essere richieste nel periodo 01.09.20 -31.10.20 *
FSBA (fondo di solidarietà bilaterale artigianato)
ulteriori 5 settimane (nel periodo 23.02.20 – 31.08.20, solo se le prime 9 settimane sono state interamente fruite
Ulteriori 4 settimane che possono essere richieste nel periodo 01.09.20 -31.10.20 *
 
per i settori del Turismo, Fiere, Congressi, Spettacolo le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste anche a copertura di periodi di riduzione/sospensione attività precedenti al 01 settembre 2020
 
Quanto al computo delle settimane di CIGO “completamente utilizzate”, prima di poter procedere alla ulteriore richiesta, è necessario calcolare quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero di giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda. Per il conteggio del residuo è opportuno ricordare che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda (messaggio INPS n. 2101/2020)
 
Viene poi reintrodotta la necessità di procedere, anche in via telematica, all’informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. anche per il periodo delle ulteriori 9 settimane; procedura prevista per CIGO e assegno ordinario (FIS), nonché per la CIG in deroga per aziende con più di 5 dipendenti.
 
Inoltre, con riferimento ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, viene stabilito quanto segue:
 
CIGO/FIS (per aziende che anticipano il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori)
Per i periodi di sospensione compresi tra il 23.02.20 e il 30.04.20 il termine di presentazione della domanda all’INPS è il 31.05.20.
Per i periodi a partire dal 01.05.20 la domanda deve essere presentata all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione.
CIGO/FIS (per aziende che richiedono il pagamento diretto da parte dell’INPS)
Resta fermo il termine ultimo del 31.05.20 per la presentazione della domanda all’INPS per i periodi di sospensione compresi tra il 23.02.20 e il 30.04.20.
Il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS entro il 08.06.20 (20 giorni dalla pubblicazione del D.L. 34/2020 in G.U.) il mod. SR41 relativamente ai periodi di riduzione/sospensione autorizzati intercorrenti tra il 23.02.20 e il 30.04.20.
Dal 18.06.20 dovrà essere seguita la nuova procedura che prevede:
- Il datore di lavoro deve presentare all’INPS, entro il 15° giorno dall’inizio della riduzione o sospensione dell’attività, domanda di autorizzazione contenente i dati necessari all’Istituto per il calcolo dell’anticipazione da pagare al lavoratore;
- l’INPS autorizza la domanda entro 15 giorni dalla richiesta e pagherà l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo richiesto;
- il datore di lavoro, entro 30 giorni dal pagamento dell’anticipazione invierà all’INPS i dati necessari per il pagamento del saldo o dell’eventuale recupero (nei confronti del datore di lavoro) degli importi indebitamente anticipati.
Prima del 18.06.20 le domande di autorizzazione possono essere ancora inviate, con le modalità attualmente vigenti, inoltrando il mod. SR41 ad autorizzazione ricevuta.
CIGD (cassa in deroga)
Resta fermo il termine ultimo del 31.05.20 per la presentazione della domanda all’INPS per i periodi di sospensione compresi tra il 23.02.20 e il 30.04.20.
Il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS entro il 08.06.20 (20 giorni dalla pubblicazione del D.l 34/2020 in G.U.) il mod. SR41 relativamente ai periodi di riduzione/sospensione autorizzati intercorrenti tra il 23.02.20 e il 30.04.20.
Ai fini della domanda di integrazione salariale in deroga dell’ulteriore periodo di 5 (+4) settimane, non si deve più richiedere autorizzazione alla Regione: la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS competente per territorio.
Dal 18.06.20 dovrà essere seguita la nuova procedura che (così come nel caso di CIGO/FIS a pagamento diretto) prevede:
- Il datore di lavoro deve presentare all’INPS, entro il 15° giorno dall’inizio della riduzione o sospensione dell’attività, domanda di autorizzazione contenente i dati necessari all’Istituto per il calcolo dell’anticipazione da pagare al lavoratore;
- l’INPS autorizza la domanda entro 15 giorni dalla richiesta e pagherà l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo richiesto;
- il datore di lavoro, entro 30 giorni dal pagamento dell’anticipazione invierà all’INPS i dati necessari per il pagamento del saldo o dell’eventuale recupero (nei confronti del datore di lavoro) degli importi indebitamente anticipati.
La domanda potrà essere trasmessa a partire dal 18.06.20. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa.
Per i datori d lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome l’integrazione potrà essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro. Esclusivamente per tali aziende il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere anticipato dal datore di lavoro.
FSBA (Fondo di solidairetà bilaterale artigianato)
E’ previsto l’adeguamento del sistema informativo: sarà necessario rendicontare le assenze direttamente tramite la procedura SINAWEB nei limiti delle 14 settimane pari a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni o nei limiti delle 18 settimane pari a 90 giorni in caso di attività su 5 giorni settimanali o di 108 giorni in caso di attività su 6 giorni a settimana.
 
Infine, anche ai lavoratori percettori di assegno ordinario (FIS) viene riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

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